31 gennaio 2018, la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 (G.U. n. 12 del 16/01/2018) “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”

La legge  “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, impropriamente definita “legge sul biotestamento”, introduce importanti cambiamenti per i diritti delle persone assistite, i doveri degli operatori e per gli impegni delle aziende sanitarie. È stata promulgata nello stesso anno della legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure e la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.

La legge disciplina la normativa sulle cosiddette Dat: uno strumento tramite cui, in previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi esprimendo la propria preferenza, la persona interessata può rendere note le proprie volontà circa i trattamenti sanitari (indicando a quali terapie si vuole rinunciare e a quali condizioni)  e nominare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico.

Ogni persona, attraverso le “Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche. Le DAT sono vincolanti per il medico. L’informazione e il consenso diventano parte integrante dell’atto medico. Il testo della legge prevede che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato”, introducendo anche lo strumento della pianificazione anticipata delle cure.