Il modulo del consenso informato deve essere sottoscritto in ogni sua parte

Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento-impropriamente definita legge sul “biotestamento” ) e la giurisprudenza di merito già inizia a fornire le prime interpretazioni e chiarimenti sulla portata dell’art. 1, commi 2 – 3 e 4, della legge citata.

La prima parte della legge 219/17 è dedicata al consenso informato. Ogni persona ha diritto a conoscere ed essere informata sul suo stato di salute e su ogni elemento che inerisce allo stesso (diagnosi, prognosi, benefici di cura e rischi). L’informazione deve essere completa ed aggiornata nonché chiara e comprensibile. Non vi è consenso se non c’è informazione. Il consenso informato ha precisi caratteri perché deve informare il paziente in modo puntuale e preciso.

Il Tribunale di Firenze ha negato validità al consenso rilasciato su un modulo generico poiché “la firma del NO appare sulle informazioni relative all’intervento ma non sui restanti moduli relativi al consenso a sottoporsi all’intervento”.

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto essenziale la circostanza che le informazioni fornite per l’acquisizione del consenso informato “devono essere idonee a fornire piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione da parte del paziente di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità di informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado di conoscenze specifiche di cui dispone”.

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